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Art.1 OGGETTO
Il servizio oggetto del presente Regolamento, istituito dalla L.R.1/86 art.73 e richiamato dal Piano socio-assistenziale 1988-90 della Regione Lombardia, dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n.328/2000 e dal Piano Nazionale per le Politiche sociali 2001-2004, è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa prestate al domicilio di soggetti anziani, invalidi, minori, disabili, persone con disagio certificato e dei loro nuclei familiari. Art.2 OBIETTIVI
Gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare sono i seguenti: - Consentire al soggetto un’esistenza il più possibile autonoma presso il proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare e sociale; - Ridurre i ricoveri impropri ed evitare, o allontanare il più possibile nel tempo, il ricovero definitivo in strutture residenziali; - Sostenere l’autonomia e le capacità residue; migliorare la qualità della vita nel suo complesso; - Sostenere le competenze genitoriali e favorire la crescita armonica del minore; - Favorire il mantenimento e/o lo sviluppo di una rete di relazioni familiari, sociali e di aiuto solidaristico.
Art.3 DESTINATARI
Destinatari del servizio sono le persone anziane, i minori, gli invalidi, i soggetti disabili, le persone con disagio certificato ed i loro nuclei familiari residenti nel Comune di Cusano Milanino. Il servizio è orientato all’intero nucleo familiare al fine di favorire una migliore qualità della vita ed il superamento di eventuali momenti di crisi, facilitare l’integrazione sociale e rimandare nel tempo la necessità di ricovero del congiunto.
Art.4 MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Le modalità di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare prevedono la presentazione al Segretariato Sociale Comunale di apposita domanda da parte dell’interessato, dei genitori o di altro familiare, di altra persona ufficialmente incaricata dall’Autorità Giudiziaria competente o di un Ente coinvolto nella gestione del caso. La domanda può essere avviata d’ufficio da parte dell’Assistente sociale nel caso di situazioni particolari di persone sole o incapaci di provvedervi, previo accordo con l’utente interessato. La domanda viene presentata compilando gli appositi moduli predisposti dall’ufficio competente.
Art.5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’istruttoria della domanda viene effettuata dall’Assistente sociale competente che provvede ad accertare la presenza dei requisiti per l’accesso al servizio ed a verificare la situazione dell’utente tramite colloqui, eventuali incontri con altri servizi e/o visita domiciliare. L’Assistente sociale viene coadiuvata dal personale amministrativo dei servizi sociali per quanto concerne l’accertamento della situazione reddituale tramite compilazione della certificazione ISEE del nucleo del richiedente al fine di stabilire la compartecipazione dell’utente al costo del servizio. L’istruttoria ha la durata massima di un mese; in caso di necessità di particolari approfondimenti della situazione (ad esempio, tramite incontri con altri servizi), si procederà ad eventuale proroga per ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’utente. Entro il termine stabilito, il Responsabile del Settore darà comunicazione scritta all’interessato in merito all’esito della sua domanda di accesso.
Art.6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’Assistente sociale attiva il servizio in base all’ordine di presentazione delle domande ed alle risorse disponibili; nel caso pervengano contemporaneamente domande da parte di vari utenti e non vi siano risorse sufficienti, l’Assistente sociale competente per settore coadiuvata dall’equipe di riferimento, darà priorità all’inserimento in Assistenza Domiciliare dei casi di maggior rilevanza sociale e sanitaria. In particolare, per quanto riguarda le situazioni di minori, verrà data priorità ai casi segnalati dal Tribunale per i Minorenni; per quanto concerne le situazioni di disabili e anziani, verrà data priorità ai casi con invalidità civile dichiarata al 100%, ai pazienti terminali o in condizioni di totale non autosufficienza o privi di adeguata rete parentale. Le altre richieste verranno poste in lista d’attesa ed esaurite man mano che si rendono disponibili le risorse. L’Assistente sociale, in collaborazione con l’équipe di riferimento, ove esistente, formula un progetto d’intervento (comprendente gli orari indicativi, le modalità delle prestazioni, le verifiche sociali, l’eventuale durata dell’intervento ecc.) con il consenso dell’interessato o dei suoi familiari o di altra persona ufficialmente incaricata dall’Autorità Giudiziaria, eventualmente coinvolgendo altri servizi sanitari e/o specialistici che interagiscono nella gestione del caso. Se dalla valutazione complessiva dello stato di bisogno risulta la necessità di erogare immediatamente il servizio, l’Assistente Sociale, provvederà a dare le relative disposizioni per il sollecito inserimento alle prestazioni, in attesa dell’integrazione della valutazione della situazione economica del nucleo richiedente. In mancanza di tale integrazione dopo 30 giorni il servizio verrà interrotto.
Art. 7 REVOCA/CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Il Dirigente può disporre la revoca del servizio nei seguenti casi: - Raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto di intervento e/o cessazione delle condizioni che avevano richiesto l’attivazione del servizio stesso, a seguito di motivata relazione dell’assistente sociale di riferimento. - Mancanza delle condizioni indispensabili per un efficace erogazione dell’intervento (assenza di collaborazione, atteggiamenti aggressivi e/o lesivi dell’incolumità o della dignità dell’operatore da parte dell’utente e/o dei suoi familiari…) su segnalazione dell’Assistente sociale di riferimento. Il Servizio viene automaticamente a cessare in caso di - Rinuncia da parte dell’utente e/o dei suoi familiari - Ricovero definitivo e/o decesso dell’utente
Art. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere sospeso in caso di temporaneo ricovero o assenza dell’utente che dovrà darne avviso al servizio con almeno 24 ore di anticipo oppure una giornata lavorativa. In mancanza di tale preavviso e nel caso di partecipazione al costo da parte dell’utente, verrà fatturato il 50% del costo del servizio non erogato.
Art. 9 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
Ai fini del calcolo dell’ISEE si intende come nucleo familiare delle persone anziane interessate quello anagrafico risultante dallo stato di famiglia; Si ritengono rilevanti al fine della definizione dell’intervento economico anche entrate economiche ulteriori rispetto a quelle considerate per il calcolo ISEE così come previsto dalla normativa statale (indennità di accompagnamento). Gli utenti sono tenuti a partecipare al costo del servizio attraverso la corresponsione di tariffe orarie ( una per ognuna delle fasce individuate nell’atto di approvazione del presente Regolamento) le cui entità sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale con l’approvazione della delibera relativa alle tariffe dei servizi a domanda individuale. In deroga a quanto sopra il Dirigente può disporre l’applicazione di una tariffa inferiore, o anche l’esenzione totale dalla partecipazione al costo del servizio per gli utenti per i quali il progetto elaborato dall’Assistente sociale di riferimento ne preveda l’opportunità in relazione a situazioni sociali complesse (casi multiproblematici ad elevato carico assistenziale con conseguente disagio economico, elevate spese sanitarie in mancanza di indennità di accompagnamento, casi di utenti con patologie psichiatriche e/o demenziali che comportano non coscienza di malattia e della necessità di intervento…) Per ottenere l’applicazione di una tariffa ridotta, ove prevista, l’utente dovrà presentare domanda contestualmente alla richiesta di accesso al servizio, allegando l’attestazione ISEE rilasciata dal preposto ufficio comunale valida 12 mesi. Periodicamente verranno effettuate delle verifiche sulle certificazioni presentate in base al Regolamento per la Determinazione ISEE. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’utente decadrà automaticamente dal beneficio concessogli con l’obbligo di pagare i mesi di erogazione del servizio arretrati, calcolati a tariffa intera.
Art. 10 VERIFICA DEL PROGETTO DI INTERVENTO I progetti d’intervento di cui all’art. 6 del presente Regolamento sono sottoposti ad una verifica almeno semestrale da parte del Servizio per controllare lo stato di attuazione. Al termine del progetto si procederà ad una verifica finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati o la necessità di prosecuzione dell’intervento.
Art. 11 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare si articola in: - assistenza domiciliare socio-assistenziale - assistenza domiciliare educativa
Art. 12 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE
Utenti del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale sono le persone anziane, invalide o disabili residenti nel Comune di Cusano Milanino. Le prestazioni di assistenza domiciliare da garantire all’utente, da parte di personale in possesso della qualifica professionale richiesta dalla vigente legislazione, sono le seguenti: - Aiuto nell’attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale, totale o parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l’assunzione dei pasti ecc.). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (mobilizzazione,massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura ecc.) che siano complementari alle attività sanitarie e non specificamente riservate ad altre figure professionali; - Cura delle condizioni igieniche dell’alloggio (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato e stiratura ecc.) - Preparazione dei pasti in caso di diete particolari e/o insieme all’utente a sostegno delle autonomie residue; - Accompagnamento nello svolgimento di commissioni varie (spesa ecc.) e per il disbrigo di pratiche di diverso tipo (visite mediche ecc.); - Interventi volti a favorire la vita di relazione. Gli interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale dovranno integrarsi nel miglior modo possibile con le altre prestazioni domiciliari (mediche, infermieristiche, riabilitative ecc.) eventualmente erogate da altri servizi specialistici (A.D.I., U.O.N.P.I.A. ,ecc.).
Art.13 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA Utenti del servizio di assistenza domiciliare educativa sono i minori, le persone in situazione di handicap ed i loro nuclei familiari residenti nel Comune di Cusano Milanino. Il servizio consiste di interventi a valenza educativa svolti principalmente presso il domicilio dell’utente e del nucleo familiare, al fine di stimolare la competenza educativa genitoriale e di favorire l’integrazione globale del soggetto. Le prestazioni previste per il servizio di Assistenza domiciliare educativa, da garantire all’utente da parte di personale in possesso della qualifica professionale richiesta dalla vigente legislazione, sono le seguenti: - Interventi diretti al soggetto: attività volte all’acquisizione ed al mantenimento di autonomie personali; attività di gioco e/o espressive, accompagnamento presso altre agenzie del territorio (parchi, strutture sportive ecc.) allo scopo di favorire la socializzazione, la conoscenza del territorio e lo sviluppo di autonomie sociali; eventuale aiuto nell’espletamento dei compiti scolastici nel caso di minori; - Interventi diretti al nucleo familiare: osservazione, lettura delle dinamiche familiari e restituzione all’équipe; sostegno alle competenze genitoriali; mediazione nella relazione con altri familiari, in particolare con fratelli o sorelle; - Supporto nella creazione di una rete di servizi ed agenzie che, a diverso titolo, si occupano del soggetto e della sua famiglia. Gli interventi di assistenza domiciliare educativa dovranno integrarsi nel miglior modo possibile con le altre prestazioni domiciliari e/o ambulatoriali (mediche, infermieristiche, riabilitative ecc.) eventualmente erogate dai competenti servizi (UONPIA, ADI ecc.).
Art 14 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, come previsto dall’art. 10, comma IV dello Statuto Comunale. Viene inoltre prevista una fase di sperimentazione della durata di sei mesi, prima della sua entrata definitiva a regime. Scarica qui il regolamento
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